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Sez. L, Sentenza n. 176 del 17/01/1989 (Rv. 461392 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - VIZIO SANABILE "EX NUNC" DELLA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO O DALLA NOTIFICA DEL NUOVO DECRETO DI FISSAZIONE EMESSO DAL COLLEGIO - CONDIZIONE - SEMPLICE RINVIO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - INIDONEITÀ - NOTIFICA DELL'ORDINANZA DI RINVIO PER INIZIATIVA SPONTANEA DELL'APPELLANTE - INSUFFICIENZA - RINNOVAZIONE DI ATTI SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE NEL CASO DI MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461392-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - VIZIO SANABILE "EX NUNC" DELLA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO O DALLA NOTIFICA DEL NUOVO DECRETO DI FISSAZIONE EMESSO DAL COLLEGIO - CONDIZIONE - SEMPLICE RINVIO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - INIDONEITÀ - NOTIFICA DELL'ORDINANZA DI RINVIO PER INIZIATIVA SPONTANEA DELL'APPELLANTE - INSUFFICIENZA - RINNOVAZIONE DI ATTI SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE NEL CASO DI MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

Nel giudizio di appello disciplinato dal rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione configura un vizio sanabile con effetti ex nunc dalla Costituzione dell'appellato o dalla notifica (insieme con il ricorso) del provvedimento di fissazione della nuova udienza di discussione sempre che l'impugnazione non sia preclusa dalla decadenza per decorso del relativo termine. Tale provvedimento deve essere emesso non dal Presidente ma dal collegio e non può ritenersi validamente sostituito dall'ordinanza collegiale limitatasi a disporre il semplice rinvio dell'udienza di discussione, restando altresì esclusa l'efficacia sanante della notifica di tale ordinanza (con il ricorso e l'originario decreto presidenziale) per iniziativa spontanea dell'appellante. Pertanto, nel caso di mancata Costituzione dell'appellato, qualora, a causa del vizio predetto, l'atto di impugnazione per la scadenza del relativo termine sia divenuto inidoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza, il giudizio va definito con pronuncia di mero rito, e cioè di inammissibilità del gravame, senza che sia possibile procedere alla detta rinnovazione di Atti. (V 2166/88, mass n 458008; (V 7818/87, mass n 455637).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)