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Sez. L, Sentenza n. 3459 del 18/05/1988 (Rv. 458808 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI DELLA PREVALENZA - APPLICABILITÀ - VALUTAZIONE RELATIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458808-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI DELLA PREVALENZA - APPLICABILITÀ - VALUTAZIONE RELATIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere la attribuzione della qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza e quindi deve aver riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro; tale valutazione non è censurabile in Sede di legittimità se non per vizi di motivazione o per violazione dei principi e delle norme che disciplinano i criteri generali ed astratti in tema di inquadramento dei lavoratori nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte. (V 301/85, mass n 438525; (V 7104/82, mass n 424776; (Conf 6609/86, mass n 448766).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)