Sez. 2, Sentenza n. 948 del 11/02/1980 (Rv. 404384 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO PER LA DECISIONE DI UNA QUESTIONE PRELIMINARE IDONEA ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO - ONERE DELLE PARTI DI FORMULAZIONE DI TUTTE LE CONCLUSIONI DI MERITO - DECISIONE DI PRIMO GRADO FONDATA SULL'ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - RIGETTO IN APPELLO DELL'ECCEZIONE - OBBLIGO DI RIMESSIONE DELLE PARTI DINANZI ALL'ISTRUTTORE PER LA FORMULAZIONE DEI MEZZI DI PROVA A SOSTEGNO DELLA DOMANDA - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO PER LA DECISIONE DI UNA QUESTIONE PRELIMINARE IDONEA ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO - ONERE DELLE PARTI DI FORMULAZIONE DI TUTTE LE CONCLUSIONI DI MERITO - DECISIONE DI PRIMO GRADO FONDATA SULL'ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - RIGETTO IN APPELLO DELL'ECCEZIONE - OBBLIGO DI RIMESSIONE DELLE PARTI DINANZI ALL'ISTRUTTORE PER LA FORMULAZIONE DEI MEZZI DI PROVA A SOSTEGNO DELLA DOMANDA - INSUSSISTENZA.*
In base agli artt 189, comma primo, e 187, commi secondo e terzo, applicabili anche nel procedimento di appello in forza del rinvio operato dall'art 359 cod proc civ, il collegio e investito della intera controversia anche quando la rimessione della causa avvenga per la decisione di una questione preliminare idonea a definire il giudizio. Pertanto, la circostanza che il giudice di primo grado abbia deciso la causa accogliendo l'eccezione di prescrizione, non esonera l'appellante dall'Onere di formulare interamente le proprie conclusioni di merito e, pertanto, il giudice di appello, ove, in riforma della decisione impugnata, respinga detta eccezione, non e tenuto a rimettere le parti innanzi all'istruttore per la formulazione dei mezzi di prova a sostegno della domanda, ma deve decidere alla stregua delle risultanze gia acquisite. (V 94/79, mass n 396153; (V 5084/77, mass n 388689; (V 4029/76, mass n 382692; (V 115/74, mass n 375569).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)