Sez. 2, Sentenza n. 7129 del 28/06/1993 (Rv. 482945 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costituzione sul confine o con distacco) - In genere | Fondi separati da una striscia di terreno inedificata ed inedificabile di proprietà di terzi - Ampiezza della striscia inferiore alla distanza legale prescritta fra le costruzioni - Costruzioni realizzate su detti fondi dai rispettivi proprietari - Diritto di prevenzione - Applicabilità - Esclusione - Costruzione di ciascun proprietario sul proprio fondo - Distanza rispetto al confine.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costituzione sul confine o con distacco) - In genere
Qualora due fondi siano separati da una striscia di terreno inedificata e inedificabile di proprietà aliena che abbia una larghezza inferiore alla distanza legale prescritta fra le costruzioni, non può trovare applicazione il diritto di prevenzione riguardo alle costruzioni che siano realizzate su detti fondi dai rispettivi proprietari. In tal caso, al fine di assicurare il rispetto delle distanze legali e di ripartire il relativo onere in pari misura, ciascuno dei proprietari può (e deve) conseguentemente costruire sul proprio fondo ad una distanza rispetto al confine con il terreno di proprietà aliena che non sia inferiore alla metà della differenza che residua, sottraendo dal distacco imposto dalla normativa edilizia la misura dello spazio occupato dalla striscia di terreno interposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 876
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)