diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 20/02/1997 (Rv. 502563 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Strada privata comune alle parti o di un terzo tra due edifici a distanza minore di quella legale - Intercapedine - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502563-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Poiché l'obbligo del rispetto della distanza nelle costruzioni, stabilito dall'art. 873 cod. civ., è preordinato al fine di evitare intercapedini dannose, esso sussiste anche se tra gli edifici posti a distanza minore di quella legale vi è una strada privata, di proprietà comune alle parti in giudizio, ovvero di un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)