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Sez. U, Sentenza n. 5220 del 17/10/1984 (Rv. 436958 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONSEGUENZA - AZIONE RISARCITORIA DEL TERZO DANNEGGIATO PROPOSTE DOPO LA MESSA IN LIQUIDAZIONE - SOGGETTO PASSIVO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA ANCORA "IN BONIS" - PROSECUZIONE CONTRO DI ESSA - AMMISSIBILITÀ - SENTENZA DI CONDANNA EMESSA IN TALE GIUDIZIO - OPPONIBILITÀ ALL'IMPRESA DESIGNATA - LIMITI E CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436958-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONSEGUENZA - AZIONE RISARCITORIA DEL TERZO DANNEGGIATO PROPOSTE DOPO LA MESSA IN LIQUIDAZIONE - SOGGETTO PASSIVO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA ANCORA "IN BONIS" - PROSECUZIONE CONTRO DI ESSA - AMMISSIBILITÀ - SENTENZA DI CONDANNA EMESSA IN TALE GIUDIZIO - OPPONIBILITÀ ALL'IMPRESA DESIGNATA - LIMITI E CONDIZIONI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ed in forza del combinato disposto degli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nonché 9 e 13 del decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977 n. 39), la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della citata legge del 1969, mentre, da una parte, comporta che l'Azione risarcitoria del terzo danneggiato, se introdotta dopo l'apertura della liquidazione stessa, deve essere proposta nei confronti dell'impresa designata al pagamento del danno, in qualità di unico ed esclusivo soggetto passivo, nonché in contraddittorio del Commissario liquidatore, non osta, d'altra parte, ove intervenga in pendenza del giudizio già instaurato dal danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice "in bonis", a che il giudizio prosegua nei confronti di tale impresa in liquidazione, per il conseguimento di una sentenza di condanna che è opponibile alla suddetta impresa designata, entro i limiti ed alle condizioni di cui al secondo comma del citato art. 25, ma che opera, nei confronti dell'impresa in liquidazione, solo quale pronuncia di mero accertamento del credito (in parziale deroga al principio dell'improponibilità di azioni individuali nei confronti dell'impresa sottoposta a liquidazione, per difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario). (Conf 636/82, mass n 418400).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 8, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 13, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)