Sez. 3, Sentenza n. 17452 del 31/07/2006 (Rv. 591787 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Possibile contenuto dopo la l. n. 52 del 2006 - Provvedimenti opportuni od indilazionabili ovvero sospensione del processo esecutivo - Ammissibilità della sospensione anche nel regime anteriore a tale legge - Adozione di provvedimento di sospensione - Ripresa del processo - Riassunzione a pena di estinzione - Necessità in entrambi i regimi - Adozione dei provvedimenti opportuni od indilazionabili - Riassunzione - Necessità - Esclusione - Istanza di parte od impulso d'ufficio - Sufficienza - Impulso d'ufficio - Presupposti.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Anche nel vigore del testo dell'art. 618 cod. proc. civ. anteriore alla novella di cui alla legge n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione agli atti esecutivi, aveva il potere, oltre che di emettere i provvedimenti "opportuni" e quelli "indilazionabili", di cui ai primi due commi dello stesso art. 618 cod. proc. civ. (attraverso i quali è differita l'adozione di un provvedimento che gli è stato richiesto, oppure l'attuazione di un provvedimento già adottato, o, ancora, l'inizio del termine entro il quale una delle parti deve compiere un determinato atto), anche il potere (ora formalmente previsto dal novellato secondo comma) di sospensione del processo esecutivo. Mentre in questo secondo caso il processo esecutivo restava e - nel vigore della norma novellata - resta assoggettato al regime delineato dagli artt. 626, 627, 630 e 298 cod. proc. civ., ed in particolare la sua ripresa poteva e può avvenire soltanto con la riassunzione nel termine previsto, a pena di estinzione, viceversa nel primo caso la ripresa del processo non era e non è soggetta ad una riassunzione, bensì ad una mera istanza di parte o all'impulso d'ufficio, essendo quest'ultimo configurabile allorquando il provvedimento emesso a seguito dell'opposizione fosse stato o sia di differimento dell'adozione di un provvedimento di spettanza del giudice dell'esecuzione (nel qual caso la posizione delle parti degrada da onere a facoltà).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 626, Cod. Proc. Civ. art. 627, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)