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Sez. 2, Sentenza n. 1395 del 21/04/1976 (Rv. 380107 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISCIPLINA DELL'ALTEZZA DEGLI EDIFICI - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - DEMOLIZIONE ED ARRETRAMENTO DELLO EDIFICIO A DISTANZA LEGALE - CONDIZIONI - SPECIFICA NORMA PRECEDENTE L'ARRETRAMENTO - NECESSITA - ALTEZZA DEGLI EDIFICI RISPETTO AGLI INTERVALLI DI ISOLAMENTO - SPROPORZIONE TRA ALTEZZA E DISTACCO DI ISOLAMENTO - ARRETRAMENTO DEGLI EDIFICI - POTERE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380107-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISCIPLINA DELL'ALTEZZA DEGLI EDIFICI - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - DEMOLIZIONE ED ARRETRAMENTO DELLO EDIFICIO A DISTANZA LEGALE - CONDIZIONI - SPECIFICA NORMA PRECEDENTE L'ARRETRAMENTO - NECESSITA - ALTEZZA DEGLI EDIFICI RISPETTO AGLI INTERVALLI DI ISOLAMENTO - SPROPORZIONE TRA ALTEZZA E DISTACCO DI ISOLAMENTO - ARRETRAMENTO DEGLI EDIFICI - POTERE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*

Le norme per l'edilizia in zone sismiche in materia di altezza delle costruzioni (a differenza delle norme dei regolamenti edilizi che non sono integrative del codice civile per cui dalla loro violazione deriva solo il diritto al risarcimento dei danni) hanno valore di legge e creano, nei rapporti fra privati, veri e propri diritti soggettivi; tuttavia, la loro inosservanza puo importare l'Obbligo della demolizione della nuova costruzione e il suo arretramento sino alla distanza legale, in luogo della mera riduzione dell'altezza della costruzione stessa, solo quando esista una norma specifica che imponga tale arretramento per la osservanza dei limiti di distacco tra edifici. Per contro, il terzo comma dell'art 8 della legge n 1684 del 1962, stabilendo che, verso gli intervalli di isolamento, gli edifici possono prospettare con altezze non superiori a tre volte la larghezza dell'intervallo, fermi restando i limiti di altezza sanciti dalla legge medesima, non dispone che debba essere osservata la distanza in relazione alla altezza, ma pone dei limiti di altezza in relazione alla distanza, la quale rappresenta percio un punto di riferimento per il calcolo dell'altezza e non l'oggetto che debba essere adeguato alla normativa.Ne consegue che nei casi in cui fra distanza ed altezza non sussista il rapporto di proporzione fissato dalla citata norma, il giudice non puo ordinare l'arretramento di uno degli edifici finitimi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)