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Sez. 2, Sentenza n. 5654 del 21/10/1980 (Rv. 409505 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - VIOLAZIONE DELLA DISTANZA MINIMA PRESCRITTA DALLE NORME DI UN REGOLAMENTO LOCALE INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - GIUDIZIO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ARRETRAMENTO DI UNA COSTRUZIONE - ORDINE DELLA RIDUZIONE DELL'ALTEZZA ANZICHE DELL'ARRETRAMENTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409505-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - VIOLAZIONE DELLA DISTANZA MINIMA PRESCRITTA DALLE NORME DI UN REGOLAMENTO LOCALE INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - GIUDIZIO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ARRETRAMENTO DI UNA COSTRUZIONE - ORDINE DELLA RIDUZIONE DELL'ALTEZZA ANZICHE DELL'ARRETRAMENTO - INAMMISSIBILITA.*

Nel giudizio promosso per conseguire l'arretramento di una costruzione, in quanto realizzata in violazione della distanza minima prescritta dalle norme di un regolamento locale integrative delle Disposizioni del codice civile sulle distanze legali nei rapporti di vicinato, il giudice non puo ordinare, in luogo dell'arretramento del fabbricato, la riduzione della sua altezza, in relazione al fatto che dette norme fissano distanze diverse a seconda dell'altezza e, quindi, che una riduzione di essa consentirebbe di rendere legale la distanza in concreto osservata, in Mancanza di una specifica domanda riconvenzionale in tale senso, essendo estranea al tema di indagine proprio di controversie di questo tipo la considerazione delle costruzioni astrattamente possibili. (V 1395/76, mass n 380107; (V 1559/72, mass n 358273; (Conf 4458/78, mass n 394123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)