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Sez. 2, Sentenza n. 3744 del 18/06/1982 (Rv. 421703 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RECIPROCHE DOMANDE DI RISOLUZIONE - ACCERTAMENTO DELLA INESISTENZA DEI SINGOLI SPECIFICI ADDEBITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421703-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RECIPROCHE DOMANDE DI RISOLUZIONE - ACCERTAMENTO DELLA INESISTENZA DEI SINGOLI SPECIFICI ADDEBITI - CONSEGUENZE.*

Il giudice, che, in presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte su determinati inadempimenti dell'altra, accerta l'inesistenza dei singoli, specifici addebiti, non potendo pronunziare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta (ex art. 1453, secondo comma, cod. civ.) di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 dello stesso codice, ed in particolare alla restituzione della caparra. (V 6134/79, mass n 402844).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)