Sez. 2, Sentenza n. 6134 del 23/11/1979 (Rv. 402844 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO - PROPOSIZIONE SENZA RISERVE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - SUCCESSIVA DOMANDA DI ADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO - PROPOSIZIONE SENZA RISERVE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - SUCCESSIVA DOMANDA DI ADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
La proposizione, senza riserve, della domanda di risoluzione del contratto, preclude, ai sensi dell'art 1453, comma secondo, cod civ, la successiva proposizione della domanda di adempimento, in quanto, alla luce del principio di buona fede oggettiva, il comportamento del contraente che chieda senza riserve la risoluzione del contratto per l'inadempienza della controparte e valutato dalla legge come manifestazione della Mancanza di interesse al conseguimento della prestazione tardiva, con la conseguenza che, qualora il giudice non pronunci la risoluzione del contratto, l'obbligazione del contraente convenuto deve ritenersi comunque estinta. (V 4070/68, mass n 337705; (V 684/68, mass n 331875; (V 724/64; (V 275/64; (contra 1874/76, mass n 380668).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)