Sez. L, Sentenza n. 14835 del 24/06/2009 (Rv. 608734 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Dirigente - Trattamento economico aggiuntivo - Riconoscimento di "benefit" (buoni mensa, uso dell'auto, uso di cellulare) - Natura retributiva o risarcitoria - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
Il trattamento economico aggiuntivo attribuito ad un dirigente con il riconoscimento di determinati "benefit" (quali l'attribuzione di buoni mensa, l'uso dell'auto, l'uso di un cellulare) può, in base alle pattuizioni che lo prevedono e alle particolarità del caso concreto, avere sia natura retributiva - qualora il beneficio si riferisca a spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, risolvendosi in un adeguamento della retribuzione - sia natura risarcitoria - ove l'attribuzione si riferisca a spese che il lavoratore è tenuto a sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, costituendo la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale collegata alle modalità della prestazione lavorativa svolta - e il relativo accertamento è riservato al giudice di merito, restando incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)