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Sez. L, Sentenza n. 14388 del 03/11/2000 (Rv. 541354 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità estero - Natura retributiva, risarcitoria o mista - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541354-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

Il trattamento economico aggiuntivo (cosiddetta indennità estero) corrisposto al lavoratore che alle dipendenze di datore di lavoro italiano presti la sua opera all'estero può, in base alle pattuizioni che la prevedono e alle particolarità del caso concreto, avere sia natura riparatoria - assolvendo la funzione risarcitoria delle maggiori spese connesse alla prestazione lavorativa all'estero - sia natura retributiva - assolvendo la funzione compensativa del disagio e/o della professionalità propria di detta prestazione lavorativa - sia, infine, natura mista - assolvendo una funzione tanto risarcitoria che retributiva; il relativo accertamento è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva affermato la natura risarcitoria dell'indennità determinata, in base al contratto, in relazione ad una serie di spese continuative legate alla presenza all'estero: maggiori spese per canone di locazione, retta di frequenza scolastica dei figli, servizio domestico, pressione fiscale etc.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)