diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9553 del 26/04/2006 (Rv. 589379 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Determinazione al 31 maggio 1982 con riguardo a rapporto di lavoro proseguito oltre tale data - Criteri ex art. 2120 e 2121 cod.civ. - Applicabilità - Accertamento del trattamento più favorevole legale o convenzionale - Criteri - Fattispecie concernente dipendenti ENEL
Stato
decisa il 2006-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589379-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ

Con riguardo a rapporto di lavoro proseguito nella vigenza della legge 29 maggio 1982 n. 297, la determinazione dell'indennità di anzianità per il periodo sino al 31 maggio 1982, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della stessa legge, va calcolata secondo la disciplina vigente sino alla data suddetta e con applicazione delle disposizioni dei commi quarto e quinto dell'art. 2120, cod. civ., in tema di rivalutazione delle quote di accantonamento, maturate annualmente, del trattamento di fine rapporto (contestualmente istituito dall'art. 2120 nuovo testo, cod. civ.), e non sono estese a detta indennità di anzianità le altre disposizioni di cui al novellato art. 2120 cod. civ., che disciplinano il trattamento di fine rapporto. Conseguentemente, l'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto al 30 maggio 1982, è quella prevista dalla disciplina di fonte contrattuale, allora vigente, solo se ne risulti, all'esito della comparazione con la disciplina legale corrispondente, un trattamento più favorevole per i lavoratori (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso qualsiasi contrasto con la disciplina legale nella disciplina contrattuale applicabile ai dipendenti ENEL, contratto collettivo di categoria del 1979, con riferimento all'inclusione della retribuzione per lavoro straordinario prestato con continuità di cui all'art. 44 e all'inerenza delle erogazioni di cui all'art. 43 a mensilità aggiuntive di valore premiale non attinenti al trattamento di fine rapporto e che, infine, aveva ritenuto non comparabili, con l'indennità di anzianità maturata al maggio 1982, i ventiquattresimi di aumento biennale in corso di maturazione di cui all'art. 44 del contratto di categoria)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)