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Sez. L, Sentenza n. 17327 del 30/08/2004 (Rv. 576365 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Determinazione al 31 maggio 1982 con riguardo a rapporto di lavoro proseguito oltre tale data - Criteri ex art. 2120 e 2121 cod.civ. - Applicabilità - Accertamento del carattere più favorevole o no di quello legale del trattamento convenzionale - Criteri - Riferimento a condizioni esistenti non al momento del calcolo della predetta indennità ma in momento successivo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576365-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ

Con riguardo a rapporto di lavoro proseguito nella vigenza della legge 29 maggio 1982 n. 297, la determinazione dell'indennità di anzianità per il periodo sino al 31 maggio 1982, la quale, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della stessa legge, va calcolata secondo la disciplina vigente sino alla data suddetta e con applicazione delle disposizioni (in tema di rivalutazione annuale) di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 2120, nuovo testo, cod.civ., deve essere compiuta alla stregua degli artt. 2120 e 2121 cod.civ. (nel loro testo originario) sull'ipotetico presupposto che il rapporto sia venuto meno alla data anzidetta e il risultato di tale operazione, meramente contabile, va a confluire, come una sua componente, nel trattamento di fine rapporto, il quale, pur formato, in relazione ai due distinti periodi, con diversi criteri di calcolo, conserva un carattere unitario; pertanto, ove occorra stabilire se il trattamento convenzionale dell'indennità di anzianità per il periodo suindicato sia o meno più favorevole di quello legale, non può considerarsi compresa nel primo un'erogazione (nella specie, prevista dall'art. 40 del CCNL 21 aprile 1970 per i dipendenti ENEL e pari a quattro mensilità di retribuzione) collegata, ai sensi della contrattazione collettiva, a condizioni venute ad esistenza non già al momento dell'indicata ipotetica estinzione del rapporto, bensì in un momento successivo e, cioè, nel vigore della nuova normativa. Infatti l'operazione di comparazione fra trattamento legale e trattamento contrattuale - legittima esclusivamente nel previgente regime dell'indennità di anzianità - postula necessariamente che i trattamenti da comparare siano relativi al periodo da chiudere, ai fini della liquidazione meramente contabile dell'indennità stessa, al 31 maggio 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)