Sez. 3, Sentenza n. 5817 del 15/06/1994 (Rv. 487082 - 01)
Alberghi - Locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda - In genere | Affitto di azienda alberghiera - Distinzione - Tutela del primo cessionario dell'immobile iniziatore dell'attività alberghiera - Art. 1, comma nono "septies" D.L. n. 12 del 1985 - Funzione.
Alberghi - Locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda - In genere
L'art. 1 comma 9 "septies" D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 conv. in legge 5 aprile 1985 n. 118 ai sensi del quale si ha locazione di immobile ad uso alberghiero e non affitto di azienda alberghiera quando l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore, ha inteso tutelare il primo cessionario dell'immobile allorche questi sia stato l'iniziatore dell'attività alberghiera, all'evidente scopo di evitare contrattazioni fraudolente in danno del predetto, a prescindere da ogni indagine sull'intenzione dei contraenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)