Sez. 3, Sentenza n. 330 del 11/01/2001 (Rv. 543064 - 01)
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE | Presunzione di cui all'art. 9 "septies" del D.L. n. 118 del 1985 - Configurabilità - Requisiti.
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE
L'art. 1, n. 9 "septies" del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. in legge 5 aprile 1985, n. 118 pone una presunzione di riconducibilità al tipo della locazione alberghiera dell'affitto di azienda alberghiera per il solo caso in cui il titolare dell'azienda la abbia affittata per la prima volta, cosicché l'attività alberghiera venga ad essere svolta inizialmente da parte del concessionario del godimento. Diversamente, una volta cessato l'originario rapporto, con conseguente riacquisto della disponibilità dell'azienda nel suo complesso da parte dell'avente diritto, la conclusione di un altro contratto, avente il medesimo contenuto e lo stesso oggetto di quello precedentemente risolto, non integra altra locazione d'immobile a destinazione alberghiera, ma consiste in un affitto di azienda in tutte quelle ipotesi in cui, pur nell'eventuale mutata consistenza dell'originario complesso aziendale, il valore aggiunto dell'avviamento continui ad essere la conseguenza dell'attività d'impresa del primo conduttore.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)