Sez. L, Sentenza n. 1304 del 27/02/1979 (Rv. 397555 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE SOTTO IL LIMITE LEGALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE SOTTO IL LIMITE LEGALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di pensione d'invalidita, la diminuzione di capacita di guadagno dell'assicurato - ex art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636 e successive modifiche - deve essere valutata non soltanto con riferimento alla specifica attivita, in connessione della quale e sorto e si e svolto il rapporto assicurativo, ma, con piu largo criterio, anche in relazione ad una successiva attivita, espletata al momento degli accertamenti medico-legali, ed a tutte le possibili occupazioni (di natura subordinata o svolte in regime di autonomia) cui l'assicurato sia idoneo, purche siano confacenti alle di lui attitudini, abbiano i requisiti della normalita, della continuita, della durata e non implichino usura lavorativa, o declassamento o remunerazione inferiore alla meta di quella ricavata dalla precedente attivita.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)