Sez. 3, Sentenza n. 5820 del 14/06/1990 (Rv. 467750 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ESIGENZA ABITATIVA DEL FIGLIO DEL LOCATORE PROSSIMO AL MATRIMONIO - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ - POSSIBILITÀ DEL LOCATORE DI OSPITARE IL FIGLIO E LA SUA COSTITUENDA FAMIGLIA NELLA PROPRIA ABITAZIONE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ESIGENZA ABITATIVA DEL FIGLIO DEL LOCATORE PROSSIMO AL MATRIMONIO - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ - POSSIBILITÀ DEL LOCATORE DI OSPITARE IL FIGLIO E LA SUA COSTITUENDA FAMIGLIA NELLA PROPRIA ABITAZIONE - IRRILEVANZA.*
In tema di locazione di immobile urbano ad uso di abitazione, l'esigenza del locatore di destinare l'immobile locato ad abitazione del proprio figlio prossimo al matrimonio integra la necessità idonea - ex art. 59 n. 1 legge 27 luglio 1979 n. 392 - a legittimare il recesso dal rapporto di locazione; detta necessità non viene meno ove sussista la possibilità per il locatore di ospitare il figlio e la sua costituenda famiglia nella propria abitazione, poiché l'esclusione della necessità, prevista dall'art. 5 della legge 23 maggio 1950 n. 253, nelle ipotesi in cui fosse stato possibile al locatore sistemare convenientemente i figli (ed i genitori) nella propria abitazione, giustificabile all'epoca per la penuria di abitazioni, non è stata riprodotta nella legge n. 392 del 1978, e pertanto non può essere imposta al locatore una convivenza, fonte di disagio per la restrizione che essa comporta alla libertà dei singoli, alla loro riservatezza ed autonomia personale. (V 70/89, mass n 461306; (Conf 2520/86, mass n 445618; (Conf 6420/85, mass n 443493).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 5, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)