Sez. 3, Sentenza n. 6410 del 17/12/1985 (Rv. 443493 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - COABITAZIONE TRA PERSONE NON TENUTE A VIVERE SOTTO LO STESSO TETTO - STATO DI NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - COABITAZIONE TRA PERSONE NON TENUTE A VIVERE SOTTO LO STESSO TETTO - STATO DI NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
La coabitazione tra persone legate da vincoli di sangue, ma non tenute per legge a vivere sotto lo stesso tetto, integra di per sè - per il reciproco disagio che comporta e per la grave restrizione che arreca alla libertà, riservatezza ed autonomia personale - uno stato di necessità che legittima il locatore a recedere dal contratto di locazione anche quando tale situazione - pur instaurata volontariamente dal locatore prima della Costituzione del rapporto locatizio - si sia aggravata successivamente (nella specie, a seguito del matrimonio del figlio dell'ospitante, anch'esso coabitante). (Conf 1964/84, mass n 434042; (Conf 4843/83, mass n 429735; (Conf 950/82, mass n 418810, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)