Sez. 3, Sentenza n. 2520 del 10/04/1986 (Rv. 445618 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SOPRAVVENUTO MATRIMONIO DEL FIGLIO DEI LOCATORI - STATO DI NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - POSSIBILITÀ DI CONVIVENZA O DI INTERVENTI SULL'IMMOBILE PER RENDERNE AUTONOMA UNA PARTE PER IL FIGLIO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SOPRAVVENUTO MATRIMONIO DEL FIGLIO DEI LOCATORI - STATO DI NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - POSSIBILITÀ DI CONVIVENZA O DI INTERVENTI SULL'IMMOBILE PER RENDERNE AUTONOMA UNA PARTE PER IL FIGLIO - IRRILEVANZA.*
A configurare lo stato di necessità che legittima il recesso del locatore ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978 è sufficiente il sopravvenuto matrimonio del figlio, configurando le esigenze di autonomia e di indipendenza della nuova famiglia un apprezzabile e rilevante bisogno attuale e concreto di disporre dell'immobile locato, senza che possano assumere rilievo le condizioni economiche del locatore o del figlio e senza possibilità, per il giudice del merito, di suggerire e decidere in base a sistemazioni diverse da quella fatta valere dal locatore, quale la convivenza della nuova famiglia con quella del locatore, previa effettuazione di interventi sull'immobile abitato da quest'ultimo per renderne autonoma una parte da destinare al figlio. (V 497/85, mass n 438706; (V 4985/84, mass n 436842).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)