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Sez. 6, Sentenza n. 35122 del 24/06/2003 Ud. (dep. 04/09/2003) Rv. 226325 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985 - Configurabilità - Condizioni - Idoneità alla lesione dell'ambiente o del paesaggio - Necessità - Intervento inidoneo in astratto a tal fine - esclusione del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226325-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

La contravvenzione prevista dall'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985 ha natura di reato di pericolo, per la cui commissione si richiede un intervento idoneo a ledere il paesaggio o l'ambiente oggetto della tutela legislativa, sicché essa non si realizza, e la prescritta autorizzazione preventiva non è necessaria, solo allorché la condotta materiale che costituisce l'intervento non sia neppure astrattamente idonea a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale. (Nella specie si è ritenuta la sussistenza del reato nella costruzione "ex novo" di un muro di confine non solo diverso - perché sormontato da una rete metallica di 1, 5 metri di altezza per tutta la sua lunghezza - dal precedente, esclusivamente in pietra, ma anche perché spostato di tre metri rispetto alla originaria collocazione).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)