diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2619 del 14/04/1986 (Rv. 445698 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445698-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'impugnazione incidentale tardiva o controimpugnazione è quella diretta contro lo stesso capo della sentenza già impugnato in via principale, oppure contro un capo che sia in relazione di dipendenza o di connessione con quello che ha formato oggetto dell'impugnazione principale, e rispetto al quale l'interesse nasce in conseguenza dell'impugnazione principale; quando, invece, l'impugnazione incidentale viene proposta contro un capo di pronuncia diverso e indipendente da quello contro il quale è stata proposta l'impugnazione principale, rispetto al quale l'interesse all'impugnazione nasce sin dall'origine, e cioè sin dall'emanazione della pronuncia che pone l'impugnante incidentale già in una situazione di soccombenza concreta, sulla quale non ha spiegato nessun determinato e successivo riflesso l'impugnazione principale, la impugnazione incidentale stessa assume carattere autonomo ed è quindi soggetta al termine di decadenza previsto dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civile. (V 179/82, mass n 417867; (V 3722/81, mass n 414361; (V 6231/80, mass n 409954).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)