Sez. 3, Sentenza n. 7633 del 17/12/1986 (Rv. 449642 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE O LA IMPRESA DESIGNATA - DEBITO DI QUESTI ULTIMI - NATURA - INTERESSI MORATORI E MAGGIOR DANNO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - CONDIZIONE - LIMITE DEL MASSIMALE - IRRILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE O LA IMPRESA DESIGNATA - DEBITO DI QUESTI ULTIMI - NATURA - INTERESSI MORATORI E MAGGIOR DANNO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - CONDIZIONE - LIMITE DEL MASSIMALE - IRRILEVANZA.*
Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore o l'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dai fondi di garanzia a norma degli artt. 19 e segg. della legge n. 990 del 1969 (nei cui confronti anche opera lo spatium deliberandi fissato dal successivo art. 22), a fronte della richiesta del danneggiato, ex art. 18 della legge citata, sono direttamente obbligati ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito di indennizzo scaturente dal contratto assicurativo, che, quindi, ha natura pecuniaria, e non si trasforma in debito di valore (quale è quello dello assicurato verso il danneggiato), per il solo effetto di una iniziativa di detto terzo che incide nel limitato senso di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione, dalla natura pecuniaria di tale debito dell'assicuratore (o dell'impresa designata) verso il terzo danneggiato consegue che la richiesta di quest'ultimo, ove contenga tutti gli elementi necessari a che l'assicuratore (o l'impresa designata) mediante impiego della dovuta diligenza, sia in grado di valutarne il fondamento nel termine dilatorio di sessanta giorni accordatogli dalla legge, configura, alla scadenza di detto termine, un atto di Costituzione in mora, produttivo degli effetti di cui all'art. 1224 cod. civ., e comporta, a carico dell'assicuratore, il quale abbia ritardato la prestazione dovuta senza valida giustificazione, l'Obbligo di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, ivi compreso quello derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, che il creditore deduca e dimostri a norma del secondo comma del citato art. 1224 cod. civ.. ne consegue altresì che tali ultime obbligazioni, in quanto accessorie rispetto a quella per cui è data Azione diretta al danneggiato, e riconducibile ad un'autonoma causa di debito nel rapporto fra assicuratore (o impresa designata) e danneggiato, restano svincolate dalla limitazione costituita dal massimale di polizza, la quale è afferente esclusivamente alla obbligazione principale oggetto di quell'Azione diretta. (Conf 2514/86, mass n 445611; (Conf 4064/85, mass n 441588; (Conf 5218/83, mass n 430091).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)