Sez. 3, Sentenza n. 2514 del 10/04/1986 (Rv. 445611 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RICHIESTA EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - NATURA - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE DI RISARCIRE IL MAGGIOR DANNO DERIVANTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - MOMENTO COSTITUTIVO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RICHIESTA EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - NATURA - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE DI RISARCIRE IL MAGGIOR DANNO DERIVANTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - MOMENTO COSTITUTIVO.*
La richiesta, prevista dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, costituisce nel rapporto tra assicuratore e terzo danneggiato rilevante atto di Costituzione in mora - operante dal sessantesimo giorno successivo alla sua intimazione - sempreché presenti, in base al suo contenuto, l'idoneità a consentire all'assicuratore, mediante l'impiego della dovuta diligenza, un'adeguata valutazione del fondamento della pretesa nell'anzidetto termine di adempimento fissatogli dalla legge, con la conseguenza che la obbligazione dell'assicuratore stesso a riparare l'eventuale maggiore danno derivante dall'intervenuta riduzione del potere d'acquisto della moneta sorge soltanto in presenza di una richiesta che abbia, per la sua formulazione, significato e rilievo di atto di Costituzione in mora. (Conf 5218/83, mass n 430091).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)