Sez. 1, Sentenza n. 1431 del 04/03/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 204025 - 01
Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale | Art. 23 cod. proc. pen. novellato dalla sentenza n. 76 del 1993 della Corte costituzionale - Violazione dell'art. 112 Cost. per la regressione del procedimento penale alla fase delle indagini preliminari - Esclusione.
Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 cod. proc. pen., come novellato a seguito della sentenza n. 76 del 1993 della Corte costituzionale, in quanto la regressione del procedimento in esso prevista è automatica, a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia, e il pubblico mistero investito per effetto di essa non può che limitarsi a fare una nuova richiesta di rinvio a giudizio, salva, ovviamente, la possibilità di successiva attività integrativa nei limiti previsti dall'art. 430 cod. proc. pen.. (In motivazione, la S.C. ha sottolineato che la citata sentenza della Corte costituzionale ha introdotto una deroga al principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, con la conseguente situazione, eccezionale e in un certo senso disarmonica con il sistema processuale, dell'automatica rimozione del primo decreto che aveva disposto il giudizio, per effetto della declaratoria di incompetenza per materia pronunciata dal giudice; deroga giustificata dalla necessità di consentire all'imputato di richiedere, eventualmente, il giudizio abbreviato, e, cioè, dalla necessità di salvaguardare il diritto di difesa). (Non risultano precedenti).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)