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Sez. 1, Sentenza n. 1676 del 06/03/2000 Cc. (dep. 17/04/2000) Rv. 215819 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Istanza priva dell'indicazione di domicilio - Equiparazione a irreperibilità dell'istante - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215819-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La mancata indicazione del domicilio nella richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non può configurarsi come equivalente a una situazione di irreperibilità di fatto, di per sè incompatibile con la misura alternativa e tale, quindi, da giustificare una declaratoria di inammissibilità "de plano" da parte del presidente del tribunale di sorveglianza, in quanto non può escludersi la comparizione dell'interessato all'udienza camerale e l'indicazione, in quella sede, del domicilio.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)