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Sez. 6, Sentenza n. 609 del 03/12/1997 Ud. (dep. 20/01/1998) Rv. 209815 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ ASSOLUTE | Trasmissione degli atti al giudice competente territorialmente anziché al P.M. presso quest'ultimo - Mancata regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari - Nullità assoluta per effetto della sentenza n.70/1996 Corte Cost. - Applicabilità ai rapporti non esauriti - Necessità - Individuazione.
Stato
decisa il 1997-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209815-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ ASSOLUTE

Il provvedimento dispositivo del giudizio innanzi al giudice ritenuto competente (nel caso di incompetenza per territorio dichiarata ex art.23 cpp) in mancanza di rinnovata richiesta del decreto di citazione da parte del P.M. al GUP competente, deve essere annullato trattandosi di atto introduttivo del giudizio da parte di un giudice funzionalmente incompetente e sussistendo il diritto degli imputati alla regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari. Tale principio è di immediata applicazione ai rapporti processuali non ancora esauriti al momento della pronuncia n. 70/1996 della Corte Costituzionale, intendendosi per tali, ove sussistano nullità rilevabili d'ufficio, quelli non ancora definiti con la formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)