Sez. L, Sentenza n. 2022 del 21/03/1986 (Rv. 445226 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento penale - che non costituisce sanzione disciplinare, ma ha natura preparatoria alla procedura di licenziamento in quanto esclude il potere di recesso del datore di lavoro consentendo il mantenimento in vita del rapporto per tutto il tempo necessario ad accertare l'eventuale colpevolezza del dipendente - può essere disposta dal datore di lavoro nell'Esercizio del suo potere direttivo, ma ciò solo nel senso che egli può rinunciare ad avvalersi delle prestazioni del lavoratore, ferma restando la sua obbligazione di corrispondere la retribuzione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del rapporto salvo che tale sospensione sia prevista dalla contrattazione collettiva, che ne determina i presupposti ed i limiti. (V 4421/84, mass n 436317; (V 3149/81, mass n 413717).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)