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Sez. L, Sentenza n. 3149 del 13/05/1981 (Rv. 413717 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL DIPENDENTE DAL SERVIZIO PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER SOTTOPOSIZIONE DEL DIPENDENTE STESSO A PROCEDIMENTO PENALE E NON PER MOTIVI DISCIPLINARI - NATURA CAUTELARE E NON DISCIPLINARE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART 7 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413717-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL DIPENDENTE DAL SERVIZIO PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER SOTTOPOSIZIONE DEL DIPENDENTE STESSO A PROCEDIMENTO PENALE E NON PER MOTIVI DISCIPLINARI - NATURA CAUTELARE E NON DISCIPLINARE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART 7 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

La sospensione del dipendente dal servizio prevista dalla contrattazione collettiva (nella specie dall'art 68 del contratto collettivo 29 luglio 1971 per il personale delle esattorie) per l'ipotesi di sottoposizione del dipendente stesso a procedimento penale e non per mancanze o infrazioni disciplinari, per le quali il contratto collettivo specificamente menziona, tra le sanzioni ammesse, analogo provvedimento, ha natura, non disciplinare, ma di misura cautelare e, pertanto, la sua applicazione non e soggetta alla procedura dell'art 7 dello statuto dei lavoratori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 29/07/1971 num. 65, Contr. Coll. 29/07/1971 num. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)