Sez. L, Sentenza n. 4421 del 26/07/1984 (Rv. 436317 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - EPURAZIONE (SOSPENSIONE CAUTELARE) - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL LAVORO DEL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - CONSEGUENZE ED EFFETTI A FINI NORMATIVI ED ECONOMICI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - EPURAZIONE (SOSPENSIONE CAUTELARE) - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL LAVORO DEL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - CONSEGUENZE ED EFFETTI A FINI NORMATIVI ED ECONOMICI.*
Anche nel rapporto di lavoro privato la sospensione dal lavoro del dipendente, perché sottoposto a procedimento penale, configura una misura cautelare e provvisoria, destinata ad essere assorbita dal provvedimento definitivo conseguente all'esaurimento ed all'esito di tale procedimento. Pertanto, qualora detta sospensione, in quanto normativamente o negozialmente prevista, determini anche quella della controprestazione retributiva, il sopravvenuto proscioglimento dell'imputato implica che il rapporto riprenda il suo corso, a tutti gli effetti, fin dal momento in cui è stato sospeso, con l'ulteriore conseguenza che il datore di lavoro, sul quale ricadono i rischi della disposta misura cautelare, è tenuto a corrispondere le retribuzioni arretrate. Correlativamente e nella contraria ipotesi di condanna, la sospensione si tramuta, ad ogni effetto, in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente, sicché atteso il carattere retributivo della indennità di anzianità, correlata al finanziamento della causa tipica del rapporto, la stessa non deve essere corrisposta per il pregresso periodo della sospensione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)