Sez. 2, Sentenza n. 3013 del 10/02/2006 (Rv. 586737 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - IN GENERE - RESA DEI CONTI | Collazione - Funzione - Soggetti obbligati - Individuazione - Successione testamentaria - Obbligo di collazione - Configurabilità - Fondamento.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - IN GENERE - RESA DEI CONTI
Poiché la collazione ha la funzione di assicurare nella divisione della massa attiva del patrimonio del "de cuius" l'osservanza delle quote spettanti agli eredi - estendendo l'art. 737 cod. civ. ai figli, ai loro discendenti e al coniuge l'obbligo del conferimento di ciò che hanno ricevuto in vita dal defunto per donazione senza attribuire alcun rilievo alla loro qualità o meno di legittimari - l'istituto opera sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, secondo quanto si desume anche dallo specifico riferimento contenuto nell'originaria formulazione dell'art. 737 cod. civ. alla facoltà del testatore di dispensare l'erede dalla collazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)