Sez. 2, Sentenza n. 21896 del 19/11/2004 (Rv. 578462 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - IN GENERE - RESA DEI CONTI
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - IN GENERE - RESA DEI CONTI
L'esercizio dell'azione di divisione ereditaria tra eredi legittimari comporta l'applicazione della collazione (art. 737, cod. civ.), in virtù della quale i beni donati devono essere compresi o conferiti nella massa attiva del patrimonio ereditario, ed essa ha la funzione di conservare tra gli eredi stessi la proporzione stabilita nel testamento o nella legge, permettendo la divisione tra i coeredi in proporzione delle quote a ciascuno spettanti, indipendentemente dal'esperimento dell'azione di riduzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)