Sez. L, Sentenza n. 16390 del 17/06/2008 (Rv. 603755 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Giornalisti televisivi - Art. 29 lett. a) dell'accordo sindacale 18 luglio 1997 - Utilizzo del giornalista assunto a termine in più programmi o rubriche - Specifica indicazione nel contratto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'art. 29 lett. a) dell'accordo sindacale 18 luglio 1997, relativo ai giornalisti della RAI, prevede la possibilità di ampliamento dell'utilizzo del giornalista televisivo assunto a termine in più programmi o rubriche, ma sempre se specificamente indicate nel contratto; ne consegue che l'utilizzazione del giornalista -secondo la valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione- in rubriche televisive diverse da quelle specificamente previste in contratto, comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Contr. Coll. 18/07/1997, Contr. Coll. 19/11/2000, Contr. Coll. 22/10/2001
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)