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Sez. L, Sentenza n. 1092 del 20/01/2006 (Rv. 586624 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratti stipulati dalla Rai Radiotelevisione italiana - Assunzione a termine ai sensi della legge n. 266 del 1977 - Presupposti - Specificità dello spettacolo o del programma - Nozione - Straordinarietà o occasionalità - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586624-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 1 lett. E), della legge 18 aprile 1962, n. 230 che - nel testo sostituito dalla legge 23 maggio 1977, n. 266 - permette l'assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, il prescritto requisito della specificità non ne implica la straordinarietà o la occasionalità, ma richiede che lo spettacolo o il programma siano destinati a sopperire ad una temporanea necessità, siano caratterizzati dall'appartenenza ad una "species" di un certo "genus", siano individuati, determinati, e nominati e tali da rendere essenziale l'apporto di un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non possa essere fornito dai dipendenti assunti in pianta stabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato l'invalidità dell'apposizione del termine nel contratto tra un giornalista e la RAI, accertando al contempo che il rapporto aveva ad oggetto prestazioni di redattore ordinario e non di collaboratore fisso, in quanto, sul piano oggettivo, l'attività professionale era da prestarsi all'interno di un notiziario mattutino su notizie provenienti da televisioni estere, mancante di specificità attesa l'universalità delle materie trattate, e, sul piano soggettivo, la richiesta conoscenza delle lingue inglese e francese e di qualche soggiorno all'estero costituivano bagaglio professionale comune a molti giornalisti già dipendenti, che non rendeva necessario avvalersi di un collaboratore esterno).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)