Sez. L, Sentenza n. 1291 del 24/01/2006 (Rv. 586582 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratti stipulati dalla Radiotelevisione italiana s.p.a. - Assunzione a termine ai sensi della legge n. 266 del 1977 - Presupposti - Temporaneità e specificità dello spettacolo - Necessità - Ulteriori condizioni - Inserimento dell'apporto lavorativo con vincolo di necessità diretta nello specifico spettacolo o programma - Necessità - Fattispecie concernente l'attività di programmista regista.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 1, secondo comma, lett. E), della legge 18 aprile 1962, n. 230 che - nel testo sostituito dalla legge 23 maggio 1977, n. 266 - permette l'assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici, ai fini della legittima costituzione del relativo rapporto è necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificità. Il primo implica che il rapporto si debba riferire ad un'esigenza di carattere temporaneo della trasmissione, da intendersi non nel senso di straordinarietà od occasionalità dello spettacolo (che può essere diviso in più puntate e ripetuto nel tempo), bensì nel senso che lo spettacolo abbia una durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall'azienda (R.A.I.), per cui, essendo destinato ad esaurirsi, non consente lo stabile inserimento del lavoratore nell'impresa. Il requisito della specificità, invece, comporta che il programma debba essere caratterizzato anche dall'atipicità o singolarità rispetto ad ogni altro programma normalmente e correntemente organizzato dall'azienda nell'ambito della propria attività radiofonica e televisiva. Inoltre, i suddetti due requisiti sono da intendersi tra loro strettamente connessi perché solo se il programma è specifico, e quindi dotato di proprie caratteristiche, idonee ad attribuirgli una propria individualità e unicità, esso si configura come un momento episodico dell'attività imprenditoriale, e, perciò, risponde anche al requisito della temporaneità. È indispensabile, altresì, che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicché non può considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo, quindi, che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso dell'azienda radio-televisiva, ravvisando la corretta motivazione adottata nella sentenza impugnata che aveva escluso, sulla base di un congruo apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite, la sussistenza del requisito della temporaneità degli spettacoli cui il lavoratore - con mansioni di "curatore per il programma" e di "programmista-regista" - era stato addetto, in quanto reiterati nel tempo e rientranti nella normale programmazione della R.A.I., la quale, dal suo canto, non aveva provato la necessità diretta dell'apporto del lavoratore assunto, non essendo sufficiente un generico apporto creativo connesso alle mansioni).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2, Legge 23/05/1977 num. 266, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)