Sez. U, Sentenza n. 4992 del 20/07/1983 (Rv. 429868 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DEDUZIONE ED ESAME DI PROFILI DIVERSI DA QUELLI PROPOSTI ORIGINARIAMENTE - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DEDUZIONE ED ESAME DI PROFILI DIVERSI DA QUELLI PROPOSTI ORIGINARIAMENTE - AMMISSIBILITÀ.*
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, non essendo un mezzo d'impugnazione, non deve necessariamente contenere la specificazione dei motivi, essendo sufficiente la sola esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione. Pertanto, in Sede di regolamento, è consentita la deduzione e l'esame di profili attinenti alla questione di giurisdizione diversi da quelli originariamente proposti con l'istanza introduttiva. (V 6441/79, mass n 403174).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)