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Sez. U, Sentenza n. 14629 del 01/10/2003 (Rv. 567271 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Vicende - Sospensione - Durata - Permanente - Esclusione - Interruzione con effetti istantanei - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567271-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

In materia di sospensione del procedimento amministrativo disciplinare degli avvocati e di prescrizione dell'azione disciplinare, non è prevista la sospensione necessaria del procedimento, in attesa della definizione del processo penale promosso per gli stessi fatti nei confronti del professionista, con il conseguente effetto interruttivo permanente dei termini, fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, ai sensi dell'art. 298 cod. proc. civ. e 159, secondo comma, cod. pen. In base all'art. 295 cod. proc. civ., a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, infatti, la sospensione è necessaria soltanto quando la previa definizione dell'altra controversia (quella penale) sia imposta da un'espressa previsione di legge ovvero quando la sua decisione, per il carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile presupposto logico - giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato: ragione entrambe escluse nel caso di specie. Pertanto, la natura facoltativa della sospensione del procedimento disciplinare, in applicazione della regola della sua pronta definizione, può determinare solo una interruzione, con effetti istantanei, del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, di cui all'art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che, nella materia <de qua>, la sospensione del procedimento disciplinare non è imposta dalla legge né esiste una disposizione che stabilisca un rapporto di pregiudizialità tecnico - giuridica fra il processo penale ed il procedimento disciplinare, con il dettato dell'assoluta prevalenza della sentenza penale sulla decisione disciplinare: non l'art. 44, primo comma, RDL n. 1578 del 1933, né l'art. 211 delle norme di attuazione del cod. proc. pen., né l'art. 653 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge n. 97 del 2001).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 211, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 653, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 com. 2, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)