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Sez. L, Sentenza n. 4195 del 16/07/1985 (Rv. 441693 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - PERSONALE DEI GRANDI MAGAZZINI - VETRINISTI, CASSIERI E ADDETTI AL FUNZIONAMENTO ED ALLA MANOVRA DEGLI ASCENSORI E DELLE SCALE MOBILI - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441693-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - PERSONALE DEI GRANDI MAGAZZINI - VETRINISTI, CASSIERI E ADDETTI AL FUNZIONAMENTO ED ALLA MANOVRA DEGLI ASCENSORI E DELLE SCALE MOBILI - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*

La previsione dell'art. 1, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - sull'obbligatorietà dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle "persone addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti" - mentre nella seconda parte concerne il rischio ambientale presunto, nella sua prima parte, concernente il rischio specifico diretto, si riferisce, secondo la precisazione del quarto comma dello stesso articolo, sia a coloro che sono addetti direttamente al funzionamento dei meccanismi predetti sia a colore che nello svolgimento dell'attività lavorativa sono costretti a venire comunque a contatto con gli stessi meccanismi, esponendosi così ad un rischio diretto. Pertanto, in relazione al personale dei grandi magazzini, l'Obbligo assicurativo, mentre sussiste per i vetrinisti, che, lavorando in locali ove si trovano installate macchine azionate dall'energia elettrica sono esposti al rischio ambientale presunto ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art. 1 citato (che manifestamente non è in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 cost.) e per le cassiere (in relazione all'uso dei registratori elettrici di cassa) nonché per gli addetti al funzionamento ed alla manovra degli ascensori e delle scale mobili, non sussiste invece per gli altri dipendenti che - come i commessi - di tali mezzi di trasporto, in sè non pericolosi, fanno uso con la stessa occasionalità dei clienti, senza essere esposti né al rischio specifico diretto né a quello ambientale presunto. (V 3649/83, mass n 428546; (V 5962/82, mass n 423710; (V 921/82, mass n 418782; (V 4044/81, mass n 414699; (V 1425/79, mass n 397746; (V 132/79, mass n 396193).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)