Sez. 3, Sentenza n. 282 del 01/02/1974 (Rv. 367923 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA AGGRAVATA - COMPETENZA - ESTENSIONE ALL'AN ED AL QUANTUM.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA AGGRAVATA - COMPETENZA - ESTENSIONE ALL'AN ED AL QUANTUM.*
La Competenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento danni per responsabilita processuale aggravata ai sensi dell'art 96 cod proc civ spetta in via funzionale ed esclusiva sia per l'an che per il quantum al giudice investito della causa dal cui esito si pretende dedurre tale responsabilita; non puo pertanto il giudice, il quale abbia accertato la responsabilita prevista dalla menzionata norma a carico di una delle parti, limitarsi a condannarla genericamente al risarcimento dei danni, rimettendone la liquidazione a separato giudizio. Quando la parte risultata vittoriosa ha chiesto, nello stesso giudizio in cui si e difesa dall'avversa pretesa, la liquidazione del danno per responsabilita processuale aggravata dell'altra parte, e, congiuntamente ed alternativamente con tale istanza, ha chiesto la condanna generica al risarcimento del danno per lo stesso titolo, il giudice non puo tener conto di questa seconda richiesta e non puo quindi limitare la sua decisione alla condanna generica, ma deve pronunciarsi sulla prima istanza, che e la sola domanda proponibile ex art 96 cod proc civ. (V 392'73, mass n 362348).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)