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Sez. L, Sentenza n. 3680 del 29/10/1975 (Rv. 377891 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO - DICHIARAZIONE DI CONSENSUALE MODIFICAZIONE DELLE MANSIONI E DEL RAPPORTO (TRASFORMAZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO IN LAVORO AUTONOMO) - CONFESSIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO - CONTENUTO EFFETTIVO E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO - NOMEN IURIS ADOTTATO DALLE PARTI - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377891-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO - DICHIARAZIONE DI CONSENSUALE MODIFICAZIONE DELLE MANSIONI E DEL RAPPORTO (TRASFORMAZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO IN LAVORO AUTONOMO) - CONFESSIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO - CONTENUTO EFFETTIVO E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO - NOMEN IURIS ADOTTATO DALLE PARTI - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

La dichiarazione (nella specie, contenuta in una ricevuta a saldo) con la quale il lavoratore da atto che, nel corso delle prestazioni svolte, e consensualmente intervenuta una modifica del rapporto, e precisamente una trasformazione del contratto di lavoro subordinato in contratto di lavoro autonomo, con lo svolgimento di mansioni di 'propagandistà, anziche di 'impiegatò, non configura gli estremi di una confessione, ai sensi dell'art 2730 cod civ, ne puo essere valorizzata come elemento indicativo di situazioni non contestate, in quanto non contiene affermazioni sulla verita di fatti, ma semplici opinioni e convinzioni sulla natura giuridica delle prestazioni e del rapporto; detta dichiarazione, pertanto, non e utilizzabile dal giudice, che, chiamato a decidere su controversia comportante la qualificazione giuridica del rapporto medesimo, deve indagare sul contenuto effettivo e sostanziale del contratto, prescindendo dal nomen iuris adottato dalle parti. (V 2251/72, mass n 359569; 862/72, mass n 357078).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)