Sez. L, Sentenza n. 3755 del 05/06/1986 (Rv. 446624 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI TRA GLI ENTI MUTUALISTICI ED I MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI TRA GLI ENTI MUTUALISTICI ED I MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - INCLUSIONE.*
Il rapporto fra gli enti mutualistici ed i medici esterni convenzionati - sia specialistici, per l'accordo nazionale del 14 luglio 1973, sia generici, per la convenzione del 27 giugno 1973 -, sebbene non sia di lavoro subordinato ma di prestazione d'opera intellettuale, comporta l'Obbligo dei medici stessi di espletare tale opera, personale e diretta, in tutti i casi nei quali questa è richiesta dai singoli assistiti e di attenersi alle direttive degli enti, quali risultano dalla convenzione regolatrice; pertanto, attesa anche la sua permanenza nel tempo, detto rapporto integra gli estremi di un'attività continuativa e coordinata dei predetti medici per conto degli enti ed è soggetto, in Sede contenziosa, al rito del lavoro, secondo la previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. (nel testo di cui alla legge n. 533 del 1973). (V 3470/86, mass n 446420; (V 1176/83, mass n 425964; (Conf 48/83, mass n 424838).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)