Sez. 3, Sentenza n. 20926 del 28/10/2004 (Rv. 578573 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Del giudice istruttore - Con vice pretore onorario (nella specie, quale componente del collegio e relatore nella pubblica udienza) - Violazione degli artt. 174 cod.proc.civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ. - Mera irregolarità - Vizio di costituzione del giudice - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE
Il vice pretore onorario è un giudice previsto e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, che può legittimamente sostituire il magistrato ordinario in tutte le sue funzioni, e dunque anche nell'espletamento dell'attività propria del giudice istruttore (nella specie, quale componente del collegio e relatore nella pubblica udienza), non rilevando in particolare che la sostituzione sia avvenuta senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc.civ. e 79 disp. att. cod.proc.civ., giacchè tale violazione costituisce, in difetto di una espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza, in quanto il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziari sono posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)