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Sez. 1, Sentenza n. 12307 del 28/11/1995 (Rv. 494853 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Interessi di mora - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1995-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494853-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE

Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della Pubblica Amministrazione, si riferiscano esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e non anche ai pagamenti delle somme liquidate in sede di revisione dei prezzi dell'appalto.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)