Sez. 1, Sentenza n. 10641 del 04/06/2004 (Rv. 573382 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Interessi di mora - Disciplina ex artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Riferimento esclusivo ad acconti e saldo del prezzo contrattuale - Anticipazione ex art. 3 legge 741 del 1981 - Applicabilità di detta disciplina - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della Pubblica Amministrazione, si riferiscano esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e non anche al caso della ritardata erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 3 della legge n. 741 del 1981 (Con riferimento al caso esaminato, proposto con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore della legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994 e alla previsione contenuta nell'art. 26, comma primo, la Corte ha affermato che, nel quadro normativo all'epoca vigente, gli interessi richiesti dovevano essere determinati secondo i criteri stabiliti dal codice civile).
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 3, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)