Sez. 2, Sentenza n. 961 del 15/07/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151905 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - IN GENERE - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - RIESAME DEL FATTO ATTRAVERSO MOTIVI PRETESTUOSI - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI: MOTIVAZIONE LOGICA E COERENTE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - IN GENERE - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - RIESAME DEL FATTO ATTRAVERSO MOTIVI PRETESTUOSI - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI: MOTIVAZIONE LOGICA E COERENTE.*
Il controllo di legittimità, devoluto dalla legge al supremo collegio, in ordine al modo ed ai mezzi adoperati dal giudice di merito nella motivazione della decisione, non consente un riesame del merito attraverso il tramite strumentale della asserita Mancanza o contraddittorietà della motivazione stessa, qualora il giudice medesimo abbia esposto con logica e coerenza le ragioni e le fonti del suo convincimento. (V mass n 136761; (V mass n 135172; (V mass n 133887; (V mass n 132755; (Conf mass n 137407).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)