Sez. 6 - , Sentenza n. 45754 del 13/09/2018 Cc. (dep. 10/10/2018) Rv. 274279 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Decorrenza della misura – Notificazione del decreto all'interessato – Esclusione – Verbale di sottoposizione agli obblighi – Necessità – Sussistenza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non decorre dal momento della notifica del provvedimento applicativo all'interessato bensì dalla consegna del verbale di sottoposizione agli obblighi imposti. (In motivazione, la Corte ha precisato che la redazione del verbale di sottoposizione agli obblighi ha lo scopo di dare contezza del giorno in cui ha inizio la misura, mentre la notifica del provvedimento assolve al differente compito di portare l'interessato a conoscenza del provvedimento giurisdizionale per l'eventuale impugnazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)