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Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 25/05/2000 Cc. (dep. 26/06/2000) Rv. 216286 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Estinzione per semplice decorso del tempo - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216286-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

La misura della sorveglianza speciale non si esaurisce con il semplice decorso del tempo, indipendentemente cioè dalla circostanza della sua concreta attuazione, ma solo con la sua esecuzione, il cui inizio coincide non già con la semplice notificazione del decreto applicativo della misura - che ha il solo scopo di consentire al soggetto interessato l'esperimento delle varie impugnative - bensì con la consegna della cosiddetta carta precettiva, la quale contiene in concreto le prescrizioni che alla misura stessa si accompagnano e alla cui osservanza tale soggetto è tenuto. (Fattispecie nella quale il ricorrente sosteneva che la misura di prevenzione era cessata per essere decorso il biennio impostogli con decreto del Tribunale, quantunque tale misura, notificata in carcere, fosse, poi, rimasta priva di concreta attuazione).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)