Sez. 2, Sentenza n. 2437 del 18/11/1970 (Rv. 348684 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - AGGRAVAMENTO - VALUTAZIONE DELLE INNOVAZIONI - CRITERI- SERVITU DI VEDUTA - MANTENIMENTO DI VEDUTA DAL PARAPETTO E NON DAL VANO DI ACCESSO ALLA TERRAZZA - AGGRAVAMENTO - SUSSISTENZA.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - AGGRAVAMENTO - VALUTAZIONE DELLE INNOVAZIONI - CRITERI- SERVITU DI VEDUTA - MANTENIMENTO DI VEDUTA DAL PARAPETTO E NON DAL VANO DI ACCESSO ALLA TERRAZZA - AGGRAVAMENTO - SUSSISTENZA.*
Nello stabilire se determinate innovazioni rendano o meno piu gravosa la condizione del fondo servente, il giudice non deve limitarsi a considerare l'utilitas, ovvero l'oggetto della servitu, nella sua specifica essenza qualitativa, ma deve considerarne anche l'entita quantitativa attraverso l'esame delle condizioni che ne consentono la realizzazione e a tal fine deve tener conto di tutto il complesso delle opere necessarie all'Esercizio della servitu, e di qualsiasi modificazione che anche parzialmente alterando, in tale complesso, la quantita del godimento consentito (dal titolo e dal possesso) al proprietario del fondo dominante, possa correlativamente determinare anche una intensificazione dell'Onere gravante sul fondo servente. Pertanto, trattandosi di servitu di veduta, da una terrazza, non basta, per escluderne l'aggravamento, che sia rimasto immutato il parapetto dal quale la veduta si esercita, essendo necessario invece aver riguardo ad ogni altra modalita di Esercizio della servitu, e quindi di ogni altra opera che renda possibile la veduta medesima, non escluso il vano di accesso alla terrazza munita del parapetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 1067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)