Sez. 3 - , Sentenza n. 31010 del 30/11/2018 (Rv. 651867 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Dichiarazione di fallimento della parte costituita - Effetti - Interruzione di diritto del processo ex art. 43 l. fall. - Sussistenza - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell’evento interruttivo - Modalità - Atti muniti di fede privilegiata - Necessità - Comunicazione ex art. 92 l. fall. - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI
Nel giudizio civile, la dichiarazione di fallimento della parte costituita determina l'automatica interruzione del processo, ex art. 43 l. fall., senza che sia necessaria la dichiarazione dell'evento, e il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale della sentenza dichiarativa di fallimento, la quale deve essere acquisita (per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento interruttivo, munita di fede privilegiata o corredata da altro atto avente tale fede) nell'ambito dello specifico giudizio sul quale l'evento medesimo è destinato ad operare; pertanto, la comunicazione effettuata dal curatore si sensi dell'art. 92 l. fall., costituisce strumento idoneo, ai fini della decorrenza del predetto termine, solo a condizione che sia indirizzata al difensore della parte processuale, contenga esplicito riferimento alla lite pendente ed interrotta e sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del processo interrotto per tardività della riassunzione, sul rilievo che la comunicazione del curatore, non avendo i predetti requisiti, integrasse una mera dichiarazione di scienza privata, non idonea a far decorrere il relativo termine).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)